Logo

Logo

Successioni

Successioni

La successione è lo strumento che permette agli eredi del defunto (il De Cuius) di subentrare allo stesso nella disponibilità di quanto da lui posseduto in vita. 

L'argomento "successione" è di grande interesse per il tecnico legale: capita spesso, infatti, che a un tecnico venga richiesto di predisporre una dichiarazione di successione, operazione che - oltre alla parte meramente tecnica - prevede la conoscenza della legislazione e delle normative che regolano la materia stessa. Innanzitutto bisogna domandarsi che cosa significa e che cos'è una successione.

Il significato di successione è: "succedere a qualcuno" e, nel nostro caso, succedere a qualcuno nella proprietà di beni immobili e/o mobili. Ma in realtà, la " successione" è un atto di trasferimento di beni (immobili e/o mobili) non tra vivi.

Quando avviene la successione? Alla morte del Dante Causa, meglio definito "De Cuius"; la data di decesso del De Cuius altro non è che la data di "apertura della successione".

A questo punto diventa necessario e importante fare presente che la normativa base, su cui è regolamentata la "successione", è contenuta nel codice civile e, più precisamente, nel "Libro Secondo delle Successioni", artt. da 809. Riporto, testualmente, i primi due articoli e, più precisamente, gli artt. 456 e 457: "Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni. Capo I - Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità.
Art. 456 - Apertura della successione - La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Art. 457 - Delazione dell'eredità - L'eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari".
Oltre al cod. civ. esistono altre leggi che completano la base normativa e più precisamente il D.Lgs. n. 346/1990 (T.U. imposta di successione e donazione); l'art. 2, commi da 54 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni nella legge 286/2006; l'art. 1, commi da 77 a 79 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

Dobbiamo cominciare ad addentrarci, anche se in termini generali, su quanto si deve fare al momento in cui si viene ad aprire una successione. 
Purtroppo, quando una persona viene a mancare, non tutti sanno che, se il De Cuius possiede diritti reali sui beni sia immobili sia mobili, i suoi eredi hanno l'obbligo di presentare la "Dichiarazione di Successione" entro un anno dalla data di apertura della stessa (ovvero dalla data di morte del De Cuius).

La prima cosa da fare per cominciare a predisporre la documentazione necessaria alla presentazione della dichiarazione di successione è informarsi dell'esistenza di beni sui quali De Cuius aveva un diritto reale (proprietà, usufrutto il nuda proprietà ecc.) e della loro ubicazione.

Successivamente, sulla base delle indicazioni degli eredi, si procederà ad accertare i beni sui quali il De Cuius aveva diritti reali, effettuando innanzitutto una verifica catastale a livello nazionale e in seguito una verifica presso l'Agenzia del territorio PP.II.
Altra operazione importante e necessaria è costruire "l'albero genealogico " del De Cuius al fine verificare gli eredi legittimi dello stesso. In merito a tale verifica, bisogna ricordare che è indispensabile stabilire il grado di parentela degli eredi, tenendo presente che la successione è prevista fino alla parentela di 6° grado. Nel caso in cui non ci siano parenti entro questo 6° grado, il cod. civ. prevede che i beni caduti in successione vengano devoluti allo Stato.

È necessario, inoltre, verificare se esista un testamento che riporti eventuali "volontà" del De Cuius nei confronti degli eredi. Il testamento può essere olografo (scritto di proprio pugno dal De Cuius) oppure pubblico (redatto alla presenza di un notaio e di due testimoni che non siano parenti). In entrambi i casi il testamento dovrà essere pubblicato da un notaio (il testamento verrà registrato e trascritto) e allegato alla dichiarazione di successione.

Fatto questo accertamento, sapremo se la " dichiarazione di successione" sarà legittima o testamentaria (in termini tecnico-legali "intestata" - "testata").
Altro accertamento da fare nel caso in cui tra i beni immobili posseduti dal "De Cuius" figurino terreni, sarà quello di verificare se si tratti di suoli agricoli o eventualmente edificabili. Tutto ciò si concretizza nel richiedere al comune e/o comuni ove sono situati detti terreni il certificato di destinazione urbanistica" (C.D.U.), dal quale potremo verificarne la natura edificabile o meno.

Quanto sopra è indispensabile poiché la destinazione produce cambiamenti sostanziali nel valore da dichiarare nella successione.
Prima della compilazione della dichiarazione di successione è inoltre necessario avere in mano i documenti personali sia del De Cuius che degli eredi (carte di identità e codice fiscale).

Una domanda frequente riguarda l'ufficio a cui presentare la dichiarazione di successione: ebbene, essa deve essere presentata presso l'Agenzia delle entrate (ex Ufficio del Registro) competente in base al luogo di ultima residenza in Italia del defunto. Nel caso in cui il defunto non abbia una residenza conosciuta, l'ufficio competente per la presentazione è l'Agenzia delle entrate di Roma 6.

Proseguendo nell'impostazione della successione, vado a valutare la possibilità che un erede rinunci all'eredità, possibilità che è data a qualsiasi erede nei tempi previsti dalla legge, cioè fino a quando non si è perduto il diritto ad accettare la successione, trascorsi 10 anni dall'apertura della stessa.
La rinuncia all'eredità può essere fatta presso un notaio o presso il cancelliere del Tribunale del circondario ove si è aperta la successione.

Oltre alla rinuncia all'eredità abbiamo anche l' accettazione dell'eredità. L'accettazione dell'eredità (artt. dal 470 al 483 cod. civ.) può essere "espressa"; "tacita" oppure "con beneficio d'inventario". Faccio un accenno solamente per quanto riguarda l'accettazione "con beneficio di inventario" che è quella che prevede motivi particolari come, ad esempio, il caso di un erede "minore" e/o "interdetto" (art. 471 cod. civ.).

Gli effetti dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario consentono di tenere separati i beni dell'erede da quelli pervenuti dal De Cuius (art. 490 cod. civ.). Ovviamente questa materia è molto più complessa e registra molte variabili, ci riproponiamo di trattarla in modo più approfondito nei prossimi numeri di questa rivista.

Riepilogando: "istruzioni per l'uso" 
Ora proviamo a riassumere quanto già esposto, ipotizzando una compilazione della dichiarazione di successione su stampato mod. 4 dell'Agenzia delle entrate, rintracciabile nel sito www.agenziaentrate.gov.it È da sottolineare che la dichiarazione di successione deve essere compilata esclusivamente sul modello di cui sopra, altrimenti la stessa risulterebbe nulla.

La dichiarazione di successione deve essere presentata dai chiamati in causa sull'eredità, dai legatari ed altri soggetti. Nel caso ci siano più persone obbligate alla presentazione della dichiarazione, una sola di queste provvederà alla presentazione della stessa. Analizzando sinteticamente il prestampato mod. 4 dell'Agenzia delle entrate, possiamo seguire i dati che servono per la compilazione dello stesso.

Il frontespizio contiene i dati anagrafici del defunto, oltre all'importo complessivo del valore dei beni immobili, mobili e delle eventuali passività. Inoltre contiene i dati del dichiarante (erede...).
Nella seconda pagina abbiamo la compilazione dell'albero genealogico, ove verranno riportati i dati anagrafici del De Cuius e i dati anagrafici degli eredi con l'indicazione del rapporto di parentela; nella seconda parte della stessa pagina verranno elencati i documenti allegati alla successione.

Il Quadro A verrà compilato con i dati anagrafici, le residenze ed il grado di parentela degli eredi e/o legatari. Il Quadro B - Attivo Ereditario - verrà compilato con i dati catastali di ogni singolo cespite ed i relativi diritti reali del De Cuius che cadono in successione. Ogni cespite dovrà avere il valore calcolato in base ai diritti reali posseduti dal De Cuius alla data dell'apertura di successione.
Nel Quadro B2 devono essere riportate eventuali azioni, titoli, quote di partecipazione non quotate in Borsa né negoziate al mercato ristretto.
Nel Quadro B3 - Aziende - verranno riportate eventuali partecipazioni in aziende.
Nel Quadro B4 - Altri Beni - devono essere riportati conti correnti bancari, conti correnti postali, rimborsi IRPEF, liquidazioni da parte di enti privati o assicurativi.
Nel Quadro B5 - Beni trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto ed eventuali detrazioni - vanno riportati i dati relativi a rogiti avvenuti negli ultimi sei mesi di vita ed il valore della vendita. Nel Quadro C - Donazione e Liberalità - vanno riportateeventuali donazioni che il De Cuius ha effettuato verso gli eredi e/o legatari ed il relativo valore alla data di apertura della successione.
Nel Quadro C - Passività - verranno riportati i debiti che il De Cuius aveva al momento del decesso.

E l'imposizione fiscale? 
Alla fine di questo excursus è necessario accennare al tipo di tassazione alla quale verrà sottoposta la dichiarazione di successione appena compilata.

È possibile dichiarare un "valore automatico", secondo quanto previsto nella vigente legislazione dal DPR 131 del 26 aprile 1986 e perfezionato dalla legge 152 del 13 maggio 1988, che permettono di dichiarare un valore "uguale o superiore" a quanto derivante dalla rendita catastale: per gli immobili urbani tale valore andrà moltiplicato per 100 ed aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito; per i terreni sarà pari a 75 volte il reddito domenicale e aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito (art. 52, comma 4, D.P.R. 131/1986). Quanto sopra non viene adottato, come metodo di valutazione, per i terreni edificabili per i quali deve essere dichiarato il valore venale dello stesso.

Essendo pervenuti alla determinazione del valore dell'asse ereditario, andiamo a elencare quali tasse il cui pagamento è dovuto prima della presentazione della dichiarazione di successione (con il mod. F23) e senza possibilità di rateizzazione. Innanzitutto deve essere compilato, su apposito modello dell'Agenzia delle entrate (modulario entrate 006), l'autoliquidazione dove verranno quantificate le seguenti imposte, relative esclusivamente all'asse ereditario e riguardante i soli beni immobili:
- imposta ipotecaria pari al 2% sul valore complessivo dei beni immobili (codice tributo 649T);
- imposta catastale pari all'1% sul valore complessivo dei beni immobili (codice tributo 737T);
- tassa ipotecaria nella misura fissa di euro 35,00 per ogni nota di trascrizione (codice tributo 778T);
- imposta di bollo in misura fissa di euro 58,48 per ogni formalità di trascrizione (codice tributo 456T);
- tributi speciali in misura fissa di euro 18,59 (codice tributo 964T).
La materia è molto ampia e verrà affrontata con maggiore approfondimento nelle prossime pubblicazioni


ALLEGATI

° Modelli e Istruzioni:   Scheda Informativa - Agenzia delle Entrate
                                         Modello Dichiarazione di Successione

° Normativa e Prassi:   Normativa e Prassi









Nessun commento:

Posta un commento