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Recupero Sottotetto

Recupero Sottotetto

Con la L.R. 15/96 la regione Lombardia ha promosso "il recupero a fini abitativi dei sottotetti con l'obiettivo di contenere il consumo di un nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici", con l'obiettivo primario di limitare l'intensificarsi del tessuto urbano e di riqualificare il costruito esistente.

Non sono invece da considerare sottotetti gli spazi costituiti da intercapedini, cioè sottostanti il tetto con altezza massima (cioè la distanza verticale massima tra piano del pavimento e intradosso della copertura) inferiore ai 180 cm.

La L.R. 20/2005 (art. 63 comma 4) estende inoltre il recupero dei sottotetti "esistenti" alla data del 31 dicembre 2005, specificando che per "esistenti"  si intende gli interventi per i quali il permesso di costruire sia stato rilasciato entro la stessa data, oppure in quelli dove la denuncia d’inizio attività (DIA) sia stata presentata entro il 1 dicembre 2005; si specifica inoltre che alcuni comuni, come Milano, permettono il recupero anche di sottotetti realizzati in seguito all'entrata in vigore della legge, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla concessione di agibilità dell'edificio in questione e siano completamente coperti, oltre che costruiti anche se non rivestiti.

Il recupero di sottotetto a fini abitativi viene equiparato per legge alla ristrutturazione edilizia e può avvenire in deroga agli strumenti della pianificazione comunale vigenti e adottati.
A differenza di quanto avviene nelle altre regioni, in Liguria e Lombardia e' consentito modificare l'altezza di gronda e quella di colmo, nonche' le linee di falda purche' nei limiti dello strumento urbanistico vigente (art. 2 L.R. 15/96 - modificata dalla L.R. 22/99) e purche' vengano rispettati i criteri di definizione delle altezze interne ai locali sottotetto ( art. 1 comma 6) che definisce l'obbligo dell'altezza media ponderale in 2.40 mt., "calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto che supera i 1.50 mt. per la superficie relativa".

Per questa tipologia di intervento occorre presentare al comune di riferimento o una DIA onerosa (SuperDIA) o richiedere un permesso di costruire.


In conclusione si possono identificare due casi nella prassi del recupero di sottotetto a fini abitativi: 
  • A - recupero di sottotetto con sopralzo dell'edificio   
  • B - recupero di sottotetto nel rispetto della sagoma esistente, senza modifica dell'altezza fisica
Solo nel primo caso dovra' essere assicurato il distacco di 10 mt. tra le cortine finestrate che si fronteggiano, essendo preclusa alla normativa regionale di sottrarsi a alla normativa nazionale in materia di distanze tra fabbricati.
Nel secondo caso, gli interventi potranno essere effettuati anche ad una distanza inferiore a quella minima rispetto ai fabbricati confinanti, mettendo in atto la deroga di cui all'art. 64, comma 2, L.R. 12/2005.
Nel primo caso rientrano chiaramente non solo gli interventi di recupero che alzano l'altezza di colmo e di gronda seppur nei limiti della normativa comunale ma anche gli interventi che vanno in deroga alla stessa fino a 1,50 mt. come previsto dall'art. 9 della L.R. 4/2012, perche' rientra ovviamente nel caso di un sopralzo fisico del fabbricato ossia di una nuova costruzione.

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