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Muro di Cinta

Muro di cinta

In base all' Art.878 del codice civile, un muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore a 3,00 ml. non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art.873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purchè non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai 3,00 ml.


Per muro di contenimento si intende un manufatto murario con funzione di sostenere, contenere, fronti di terreno di qualsiasi natura e tipologia.
La stabilità del muro di cinta, di contenimento e/o di sostegno deve essere garantita nel tempo assicurando la permanente costanza delle caratteristiche previste in progetto per il terreno spingente, in modo che non vengano meno i presupposti del calcolo.

Se il muro di cinta, di contenimento e/o sostegno poggia su terreno fortemente argilloso conviene disporre sotto di essi un cuscino di sabbia e ghiaia in modo da costituire un filtro drenante. Il filtro, agevolando la dissipazione delle sovrapposizioni intersiziali, aumenta la stabilità del muro di cinta,contenimento e/o di sostegno.

Particolare attenzione va rivolta allo studio dei drenaggi del terrapieno;è preferibile fare delle economie nel dimensionamento del muro di contenimento e/o sostegno che non nei drenaggi. La funzione di questi ultimi è, evidentemente,di evitare accumulo di acqua dietro il muro di cinta,contenimento e/o sostegno che darebbero luogo a pressioni idrostatiche. Se anche non crea una vera falda, le stesse pioggie aumentano il peso specifico e riducono la coesione, pur sempre presente nel terreno, producendo di conseguenza un aumento di spinta.

Se il terrapieno è sicuramente permeabile, è sufficiente disporre nel muro delle feritoie,ogni 2,00-3,00 ml., al suo piede ed al di sopra se il muro di cinta, contenimento e/o di sostegno è alto. E' sempre prudente eseguire dietro le feritoie dei nidi di ghiaia e sabbia. 

Per le opere di rifacimento totale del muro di cinta con modifiche rispetto al preesistente fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative occorre presentare un Permesso di Costruire o DIA mentre una semplice riparazione o rifacimento parziale del muro di cinta senza modifiche ricade nelle disposizioni di cui all'art. 6 (attività edilizia libera) mediante presentazione di una CIAL (Comunicazione Inizio Attività Libera) mentre se le opere comportano una nuova realizzazione occorre presentare una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

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