Attestato di Prestazione Energetica
Costruzione di nuovi edifici / ristrutturazione di edifici esistenti:
L'obbligo dell'attestato di certificato,certificazione energetica dell'edificio e dell'immobile si applica nel caso di edifici di nuova costruzione o nel caso si eseguano lavori di ristrutturazione edilizia su un edificio esistente, fatta eccezione per gli edifici isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq o per gli edifici di interesse culturale o paesaggistico.
L'attestato (certificato), certificazione energetica deve essere predisposto al termine dei lavori dal costruttore (o dall'appaltatore nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia) utilizzando metodologie di calcolo unificate e riconosciute a livello nazionale basate sulle norme UNI; a tal proposito risale solo allo scorso Aprile 2009, con il DPR 59/2009, l'adozione di tali sistemi unificati di calcolo a livello nazionale.
L'obbligo dell'attestato di certificato,certificazione energetica dell'edificio e dell'immobile si applica nel caso di edifici di nuova costruzione o nel caso si eseguano lavori di ristrutturazione edilizia su un edificio esistente, fatta eccezione per gli edifici isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq o per gli edifici di interesse culturale o paesaggistico.
L'attestato (certificato), certificazione energetica deve essere predisposto al termine dei lavori dal costruttore (o dall'appaltatore nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia) utilizzando metodologie di calcolo unificate e riconosciute a livello nazionale basate sulle norme UNI; a tal proposito risale solo allo scorso Aprile 2009, con il DPR 59/2009, l'adozione di tali sistemi unificati di calcolo a livello nazionale.
A livello nazionale l'obbligo di certificato,certificazione energetica è stato inoltre definito dalla Finanziaria 2008 (L. 244/2007) come condizione necessaria ai fini dell'ottenimento del permesso di costruzione di un nuovo edificio a partire dal 1° Gennaio 2009.
Oltre a produrre un'adeguata certificazione energetica, i regolamenti edilizi devono prevedere, secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2008, dal 1° Gennaio 2009, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
Per i fabbricati industriali di estensione non inferiore a 100 mq la produzione energetica minima è di 5 kW.
A proposito di fonti rinnovabili, l'asseverazione di un tecnico abilitato viene inoltre richiesta nel momento in cui si voglia usufruire degli incentivi del 65 % per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Edifici esistenti: compravendita o locazione
L'obbligo del certificato/certificazione energetica riguarda ogni edificio o singola unità immobiliare oggetto di compravendita o locazione.L'attestato di certificazione energetica, prodotto da tecnico abilitato, deve essere allegato al contratto di compravendita in originale o in copia autenticata oppure messo a disposizione del locatario in caso di locazione. In caso di locazione o compravendita di singole unità immobiliari l'obbligo decorre dal 1° Luglio 2009.
ALLEGATI
° Normativa Europea: CE - 91 - 2002
° Normativa Nazionale: Legge 10/1991
D.P.R. 412/1993
D.lgs 311/2006
D.P.R. 59/2009
D.L. 63/2013
Testo Integrato D.lgs 192/2005 - D.lgs 311/2006
D.P.R. 412/1993
D.lgs 311/2006
D.P.R. 59/2009
D.L. 63/2013
Testo Integrato D.lgs 192/2005 - D.lgs 311/2006
° Procedura di calcolo: Decreto Direttorio Generale 5796/2009
Decreto Direttorio Generale 5796/2006 - Allegato
Decreto Direttorio Generale 5796/2006 - Allegato
° Check-list: Scheda di sopraluogo
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