Ristrutturazione edilizia
1)interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso:
2)interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/’01, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica
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2)interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/’01, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica
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Per eseguire opere che ricadono in ristrutturazione edilizia occorre presentare presso il comune di competenza un Permesso di Costruire. In alternativa D.i.a. (nel rispetto delle condizioni indicate nell’art. 22, c. 3/a D.p.r. n. 380/2001).
La detrazione fiscale è una agevolazione che consiste nella sottrazione di un importo dall'imposta lorda per determinare l'imposta netta.
La detrazione fiscale è prevista dalla legge per consentire la sottrazione quindi di determinate spese dall'imposta lorda.
La possibilità di detrazione fiscale dalla dichiarazione dei redditi delle spese sostenute è concreta qualora vengono soddisfatte le procedure e gli adempimenti burocratici previsti.
Secondo quanto disposto dal Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione fiscale del 50% (ex 36%), non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori.
Per la detrazione fiscale occorrerà conservare dal contribuente e esibire in caso di controllo tutta la documentazione.
La detrazione fiscale è prevista dalla legge per consentire la sottrazione quindi di determinate spese dall'imposta lorda.
La possibilità di detrazione fiscale dalla dichiarazione dei redditi delle spese sostenute è concreta qualora vengono soddisfatte le procedure e gli adempimenti burocratici previsti.
Secondo quanto disposto dal Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione fiscale del 50% (ex 36%), non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori.
Per la detrazione fiscale occorrerà conservare dal contribuente e esibire in caso di controllo tutta la documentazione.
Il regime agevolato (iva agevolata) per i lavori di ristrutturazione edilizia prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% (iva agevolata) per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, realizzati su immobili residenziali.
Con una dichiarazione che i lavori eseguiti sull'immobile sito in rientrano tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 31, lettera d) della legge 457/78ì, si può chiedere l'applicazione dell'aliquota del 10% (iva agevolata) sui corrispettivi delle forniture e dei servizi.
I soggetti interessati alla detrazione fiscale devono inviare all’ Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione di inizio lavori.
La comunicazione di detrazione fiscale non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.
Con una dichiarazione che i lavori eseguiti sull'immobile sito in rientrano tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 31, lettera d) della legge 457/78ì, si può chiedere l'applicazione dell'aliquota del 10% (iva agevolata) sui corrispettivi delle forniture e dei servizi.
I soggetti interessati alla detrazione fiscale devono inviare all’ Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione di inizio lavori.
La comunicazione di detrazione fiscale non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
-ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
-ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
-alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
-alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva agevolata al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
-ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
-alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
-alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva agevolata al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Per l’applicazione dell’iva agevolata al 10%, non è necessario alcun adempimento specifico. L’iva agevolata del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, ossia di quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (, porte, infissi esterni, sanitari,etc).
L’iva agevolata spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
L’iva agevolata spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
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