Rimozione Amianto
L’entrata in vigore delle norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto e alla dismissione dei relativi manufatti (Legge 257/92 e successivi decreti applicativi) ha stabilito gli adempimenti che devono essere messi in atto dai detentori di manufatti contenenti amianto (MCA).
L’art. 12 comma 5 della Legge 257/92, l’art.12 DPR 8 agosto 1994, l’articolo 1 della Legge Regionale 17/2003 e il Piano Regionale Amianto della Lombardia (PRAL - DGR VIII/001526 del 22/12/05) istituiscono l’obbligo del censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero, in matrice friabile e in matrice compatta.
Le informazioni relative al censimento di cui sopra dovranno essere inviate all’ASL Milano (Dipartimento di Prevenzione Medico – Via Statuto, 5) utilizzando il modulo di notifica di cui all’Allegato 4 del PRAL (Mod. NA/1).
Il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994, emanato in applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prevede che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di MCA in un edificio, è necessario che il proprietario e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge metta in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.
Tale programma implica mantenere in buone condizioni i MCA, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.
Il proprietario o il legale rappresentante dell'immobile deve:
• designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
• tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
• garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto: a tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
• fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
• nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL la quale può prescrivere, se del caso, di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.
Relativamente alle coperture in cemento amianto, la valutazione dello stato di conservazione dei MCA può essere effettuata utilizzando l’Indice di Degrado (allegato al D.D.G.S n. 13237 del 18 novembre 2008).
Per tutti i restanti MCA dovranno essere utilizzate metodiche conformi alle previsioni del D.M. 6/9/94.
Tali valutazioni, sottoscritte da personale qualificato, dovranno essere inoltrate alla ASL.
Qualora sulla base della valutazione dello stato di conservazione dei MCA necessiti un intervento di bonifica (rimozione, sovracopertura, incapsulamento) dovranno essere messi in atto i seguenti adempimenti.
1) Lavori di demolizione o di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia in matrice compatta che friabile devono essere affidati ad imprese specializzate.
Le imprese devono:
• essere iscritte all’albo dei gestori rifiuti per attività di bonifica cat. 10A e/o 10B
• avere dipendenti provvisti di patentino di abilitazione rispettivamente per coordinatori ed operatori addetti alla bonifica
• avere dipendenti soggetti a regolare sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
Il datore di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, sia in matrice compatta che friabile, ai sensi dell’art. 256 D.Lvo n. 81 del 9/4/08, deve predisporre uno specifico Piano di lavoro. Il Piano di lavoro deve contenere informazioni relative a:
• Natura dei lavori e loro durata presumibile
• Luogo ove i lavori verranno eseguiti
• Tecniche lavorative adottate
• Misure per protezione e la decontaminazione degli addetti alla rimozione
• Misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali
• Caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare
• Fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale.
Il Piano di lavoro deve essere presentato alla Unità Operativa Territoriale del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per la sede in cui verrà eseguita la bonifica, 30 giorni prima dell’inizio lavori. Se entro questo periodo l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori, comunicando almeno 72 ore prima l’effettiva data di inizio lavori.
Nel caso di lavori di bonifica di amianto in matrice friabile la comunicazione della data di inizio lavori dovrà comprendere la data di esecuzione della prova collaudo cantiere.
Ai fini della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati da amianto friabile, secondo il D.M. 6/9/94 (art.6), i tecnici del Laboratorio di Prevenzione della ASL, a seguito di ispezione visuale da parte dei tecnici delle Unità Operative Territoriali del Servizio Prevenzione Salute Ambiente Lavoro , effettuano campionamenti dell’aria degli ambienti confinati al fine di valutare l’eventuale presenza di fibre di amianto aerodisperse. L’analisi di tali campionamenti viene effettuata in microscopia elettronica da parte di ARPA ed il costo delle analisi è a carico del proprietario dell’ambiente bonificato.
La presentazione del Piano di lavoro non prevede il pagamento di alcuna tariffa.
Il piano di lavoro può essere redatto secondo la modulistica riportata in Allegato 3 delle “Linee guida per la gestione del rischio amianto” di cui alla D.G.R. n. 8/6777.
2) Lavori di sovracopertura, confinamento ed incapsulamento di amianto in matrice compatta, attività di manutenzione non saltuaria su materiale non friabile, non comportanti rimozione, trattamento e smaltimento di lastre a terra, sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni.
Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, prima di effettuare i lavori di cui al punto 2, ai sensi dell’art. 250 del Dlvo 81/2008 e delle Linee guida per la gestione del rischio amianto, presenta una Notifica alla Unità Operativa Territoriale del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per la sede in cui verranno svolti i lavori. La notifica deve comprendere una descrizione dei seguenti elementi:
• Ubicazione del cantiere
• Tipi e quantitativi di amianto manipolati
• Attività e procedimenti applicati
• Numero di lavoratori interessati data di inizio lavori e relativa durata
• Misure adottate
La notifica può essere redatta secondo la modulistica riportata in Allegato 4 delle “Linee guida per la gestione del rischio amianto” di cui alla D.G.R. n. 8/6777.
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