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Manutenzione Straordinaria

Manutenzione straordinaria

Sono intese come opere di manutenzione straordinaria, le opere migliorative,ed in taluni casi anche correttive, quando l'intervento aumenta in modo significativo il valore residuo e/o la longevità.

Rientrano in questo caso le modifiche distributive, il rinnovamento o l'inserimento di impianti tecnologici, la suddivisione o l'unione di unità immobiliari, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

E' bene distinguere la manutenzione straordinaria (di parti non strutturali) e la manutenzione straordinaria (anche di parti strutturali):
I lavori edili che rientrano nei casi di manutenzione straordinaria (di parti non strutturali): (art. 6, comma 2, lett. a): sono interventi realizzabili previa comunicazione dell’inizio dei lavori, con allegata la relazione tecnica di asseverazione con data certa e gli elaborati progettuali opportuni a firma di un tecnico abilitato, le autorizzazioni eventualmente necessarie secondo la normativa di settore ed i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori, ai sensi dell’art. 6, commi 2, lett. a), 3, 4, 5, 6 e 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni:

a) interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/’01 (le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri (standards) urbanistici. 


Tali opere possono essere presentate mediante l'utilizzo della CIAL (Comunicazione Inizio Attività Libera).
I lavori edili che rientrano nei casi di manutenzione straordinaria (anche di parti strutturali): interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/’01 (le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso) che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente possono essere realizzate mediante l'utilizzo della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)

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