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Risanamento Conservativo

Risanamento conservativo

Per restauro e risanamento conservativo si intendono gli interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/’01,più precisamente: 

- interventi edilizi per conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. 
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.


Il restauro e risanamento conservativo mira non a conservare l'immobile così com'è allo stato attuale, ma a riportare l'immobile ad un preciso momento della sua epoca (come definito dal d.lgs. n.42/2004, art.29 comma 4).
Si dovrà rimettere in piedi la forma originaria dell'edificio, anche se alcune opere portano nel demolirne alcune porzioni o rimetterne in piedi altre demolite o mai edificate (variazione di volume,superficie,forma, sagoma). 
Le opere di restauro e risanamento conservativo sono richieste principalmente per immobili vincolati dalla sovrintendenza ai beni architettonici (come descritto sempre nel d.lgs. n.42/2004).

Per eseguire le opere di restauro e risanamento conservativo occorre presentare presso il comune di competenza una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività). In alternativa a SCIA si può presentare il Permesso di Costruire (in base all'art. 22, commi 1 e 7 del D.p.r. 380/2001)

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