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Limiti del Geometra

Limiti del Geometra

Vediamo in dettaglio quali sono le attività che rientrano a pieno titolo nella sfera di competenza dei geometri, nonché i limiti imposti e le opere escluse dalla sfera di propria competenza.

Edifici: 
Sono annoverate nella competenza dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle previste classi di laurea:
- il progetto architettonico e strutturale;
- i calcoli statici, con esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato;
- la direzione lavori;
- la contabilità;
- la liquidazione;
- il collaudo statico ed amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l’ampliamento, la sopraelevazio-ne, la ristrutturazione ed il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici.
Per tali interventi devono essere rispettati i seguenti limiti:
- in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra oltre al piano seminterrato o interrato;
- in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre al piano seminterrato o interrato.


Dal computo del numero dei piani sono esclusi i sottotetti qualora siano adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

Viene invece esclusa la competenza per progetti strutturali di adeguamento antisismico di edifici e di complessi edilizi staticamente collegati con una cubatura, fuori terra, superiore a metri cubi 5.000.

La progettazione architettonica ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri, anche oltre i limiti sopra indicati, qualora i calcoli statici delle opere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, da altro tecnico abilitato.

In base ai contenuti del DDL 1865 Vicari, ai geometri, su qualsiasi edificio, anche qualora eccede i limiti sopra descritti:
- la contabilità dei lavori;
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi igienico-sanitari e funzionali;
- gli interventi di manutenzione straordinaria;
- gli interventi di risanamento conservativo;
- di ristrutturazione edilizia.


Tali opere non devono comportare interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato e con esclusione degli edifici con vincolo specifico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Urbanistica:
La formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, rientra nelle competenze dei geometri  , con il limite di un ettaro di superficie massima e comunque, qualora sia superiore ad un ettaro, non deve superare la superficie del comparto minimo di intervento, come definito dagli strumenti urbanistici.

Anche la formazione dei piani di recupero in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, riguardanti edifici nei limiti fissati, rientra nelle competenze dei geometri e delle altre figure in questione previste dal DDL 1865 Vicari.

Prestazioni professionali:
Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l’estimo e l’amministrazione di condomini, di fabbricati ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali.

Competenze professionali:
Per i geometri, restano valide le altre competenze  in materia di:

- sicurezza nei luoghi di lavoro;
- prevenzione incendi;
- valutazione impatto ambientale;
- ambiente;
- inquinamento acustico;
- rendimento energetico degli edifici.

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